Esenzione IMU - Avvocato Penalista Napoli e Isernia. Avvocati Penalisti Napoli

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Esenzione IMU

Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
ESENZIONE IMU E NUCLEO FAMILIARE
(Aggiornamento Aprile 2021)
1)L'ORDINANZA n.2194/2021 della Corte di Cassazione
Con l'Ordinanza n.2194 emessa in data 12/11/2020 e depositata il 9 febbraio 2021 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla RISCO (Società Riscossioni Comunali) s.r.l. avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con la quale era stata confermata la sentenza del primo Giudice che aveva accolto il ricorso proposto da una contribuente avverso un avviso di accertamento IMU 2013 ritenendo sussistere i requisiti per l'esenzione del tributo. La Corte cassava quindi la sentenza impugnata e rinviava alla CTR abruzzese, in diversa composizione, per l'ulteriore corso.
Nella motivazione veniva dato atto che il Giudice di merito, “affermando che la contribuente potesse usufruire dell'agevolazione fiscale pur essendo residente in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, senza espletare alcun accertamento riguardo alla dimora abituale del nucleo familiare, non si è uniformata al principio di diritto sopra enunciato” secondo il quale “...l'esenzione prevista per la casa principale dall'art.13, comma 2, d.l. n.201/2011, conv. dalla l. n.214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente...(Cass. n.4166 del 2020)”.
Sulla base di tale motivazione la Corte accoglieva il motivo di ricorso e rinviava  alla competente Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per l'ulteriore corso.
Identica motivazione e dispositivo veniva adottato dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n.28534/2020 depositata il 15/12/20.
La decisione di rimettere gli atti al Giudice di merito induce evidentemente a ritenere che se  la Corte effettivamente avesse voluto attenersi all'enunciato principio di diritto, avendo accertato la diversità della residenza anagrafica dei coniugi,  per coerenza avrebbe dovuto limitarsi a cassare l'impugnata sentenza senza disporre alcun rinvio essendo in tale ipotesi del tutto irrilevante la dimora del nucleo familiare, così come del resto statuito dalla sentenza della Cassazione n.20130/2020 che, uniformandosi alle precedenti sentenze (n.12050/10, 18367/19 e 4166/20)  aveva escluso del tutto la possibilità, per entrambi i coniugi aventi abitazione e residenza in Comuni diversi, di usufruire dell'agevolazione, essendo irrilevante la dimora.
La circostanza che invece la Corte, rilevando che la CTR aveva affermato che la contribuente “potesse fruire dell'agevolazione fiscale pur essendo residente in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, senza espletare alcun accertamento riguardo alla dimora abituale del nucleo familiare” , aveva rinviato al Giudice di merito perchè fossero effettuati gli accertamenti omessi, induce a ritenere che essa, discostandosi dal principio (dalla stessa ricordato), aveva inteso sussistente il diritto all'esenzione IMU per quello dei coniugi (aventi residenza diversa) con il quale era dimorante il restante nucleo familiare.
Orbene è certamente indiscutibile che, ai fini dell'accertamento del  diritto all'esenzione dell'IMU, è necessario accertare l'ubicazione della dimora del nucleo familiare, non essendo evidentemente condivisibile la tesi secondo cui, se uno dei coniugi assume residenza  diversa da quella dell'altro coniuge e del nucleo familiare, l'esenzione IMU non compete a nessuno dei due, ovvero nemmeno all'altro coniuge  che dimora con il restante nucleo, poiché costui ne ha pieno diritto.
Tuttavia qualche ulteriore riflessione si impone per il caso in cui l'esenzione dall'IMU sia richiesta dal  coniuge  che abbia spostato oltre alla  residenza anagrafica anche la dimora in abitazione di cui abbia il possesso sita in Comune diverso da quello di residenza e di dimora del restante  nucleo familiare composto dall'altro coniuge e dai figli.
2) La vigente legislazione sull'esonero dell'IMU
E' bene chiarire subito che il concetto di abitazione principale, ai fini della detrazione ici o dell'esenzione  IMU, è ben differente dalla nozione di prima casa che rileva, invece, ai fini delle agevolazioni fiscali per l'imposta di registro (c.d. bonus prima casa) che si possono ottenere al momento dell'acquisto di un immobile con destinazione abitativa.
Il bonus prima casa (iva al 4% e non al 10% o, per gli immobili di lusso,  al 22%, in caso di acquisto da società - imposta di registro al 2% e non al 9% per l'acquisto da privati) è usufruibile dal contribuente che abbia i seguenti requisiti: 1) non sia proprietario di alcun immobile con destinazione abitazione nello stesso Comune; 2) non abbia mai in precedenza usufruito del beneficio.
Tanto premesso, giova ricordare che nella disciplina dell'ICI, che è il tributo predecessore dell'IMU, l'art.8, comma 2, ultima parte, del Dlgs n.504/92, definiva abitazione principale “...quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Per quanto, invece, concerne la disciplina dell'IMU, l'art.1, comma 740, della L.160/2019 (che ripete senza sostanziali modifiche quanto già contenuto nel DL n.201/2011, istitutivo dell'IMU) dispone che Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Il comma 741 dello stesso art.1 nella lettera b) dispone che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazone principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile...” proseguendo quindi alla lettera c) con la precisazione che è altresì considerata abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
E' fin troppo evidente che per usufruire dell'agevolazione fiscale dell' esenzione IMU non è sufficiente, come era in precedenza per l'ICI, il possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) dell'abitazione (che non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9: abitazioni di lusso) in cui si dimora essendo necessario altresì che nel Comune in cui è sita l'abitazione predetta il contribuente abbia anche la residenza anagrafica e che in detta abitazione abbiano residenza e dimora anche i componenti del suo nucleo familiare.
Come è ben noto, dopo che sia stata fornita la prova documentale del titolo di possesso, ai fini della prova della residenza anagrafica è sufficiente la certificazione rilasciata dal Comune, mentre per la prova della dimora effettiva, che costituisce requisito di fatto, è necessario dimostrare in conreto che il contribuente abita di norma nell'immobile, prova che può essere fornita sia mediante la documentazione relativa al consumo delle utenze (acqua, luce, gas), sia mediante le attestazioni rese da soggetti abitanti nelle vicinanze (coinquilini o anche portiere dello stabile ecc.).
La legge però richiede che deve essere provato che nella abitazione, in cui risiede anagraficamente e dimora di fatto il contribuente,  abbia residenza e dimora anche il nucleo familiare dello stesso.
E' quindi opportuno chiarire altresì il significato giuridico  del termine nucleo familiare al quale fa riferimento il cit. comma 741.
Il DPR n.223/1989, recante Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, all'art. 4 dispone che “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, (unione civile), parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Il DPCM n.159/2013 (contenente regolamentazione per la determinazione dell'ISEE) nell'art. 1, comma 1, dispone che “Il nucleo familiare ...è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica...”.
Nel successivo comma 2 dispone poi che “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare”, precisando nel successivo comma 3 che se essi hanno residenza anagrafica diversa costituiscono nuclei familiari distinti in caso di separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale, provvedimento ex art. 708 c.p.c. di autorizzazione per diversa residenza, provvedimento giudiziale di esclusione dalla potestà sui figli o di allontanamento dalla residenza familiare, o comunque provvedimento giudiziale di accertamento di abbandono del coniuge.
3) La giurisprudenza della Cassazione sull'agevolazione fiscale per l' abitazione principale
Già nell'anno 2010 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da un Comune avverso una sentenza del giudice di appello che aveva riconosciuto sussistere l'agevolazione della detrazione ai fini ICI per un contribuente che dimorava nell'abitazione di sua proprietà, sita nel predetto Comune, diversa da quella in cui dimorava la sua famiglia sita in altro Comune, aveva modo di affermare che “Il concetto di abitazione principale considerato dalla norma...richiama all'evidenza quello tradizionale di residenza della famiglia desumibile dal primo comma dell'art.144 c.c....-i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa – per cui è del tutto legittima l'applicazione ...del principio per il quale...per residenza della famiglia ...deve intendersi il luogo (in relazione al quale...deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge, l'obbligo di convivenza posto dall'art.143 c.c.) di ubicazione della casa coniugale individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale  sia stato causato da una frattura del rapporto di convivenza” (Cass. n. 14389/2010).
Nelle successive sentenze n.12299, 13062 e 15444, tutte emesse nell'anno 2017, ma anche nelle sentenze n. 12058/18 e 6634/19, tutte sempre relative all'ICI,   la Corte precisava che per effetto della “modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 173, L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), a tenore della quale ...al comma 2 dell'art.8, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: intentendosi per tale, salvo prova contraria,  quella di residenza anagrafica”...si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per l'abitazione principale, prova che deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente...”.
Nella sentenza n.15439/2019, sempre in materia di ICI, dopo la premessa che “...un'unità immoblilare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei suoi familiari” veniva precisato che “tale interpretazione dell'art.8 cit., caratterizzata dal rigore richiesto per le norme di agevolazione fiscale in ragione della loro natura eccezionale, deve tuttavia tener conto che il concetto di abitazione principale richiama quello tradizionale di residenza della famiglia, desumibile dall'art.144, comma 1, c.c.... e dunque quale luogo di ubicazione della casa coniugale, perchè tale luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che...tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale sia stato causato dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza...”.
Veniva pertanto effettuata la distinzione tra l'ipotesi  dei coniugi, non separati legalmente, aventi abitazione in due differenti immobili, dall'ipotesi in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno coniugi sia avvenuto per la “frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa  coniugale e abitazione principale”.
Nel primo caso il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi componenti) resta unico ed unica è anche l'abitazione principale, onde il contribuente che abbia dimora in diverso immobile da lui posseduto non avrà alcun diritto all'agevolazione se in detto immobile non abbia dimora anche il suo nucleo familiare.
In contrario nella seconda ipotesi, concludeva il Giudicante, “la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale”.
Il diritto, per i coniugi separati di fatto e dimoranti in abitazioni diverse, di rispettivo possesso, di godere entrambi della detrazione ICI per l'abitazione di dimora, in caso di frattura del rapporto di convivenza, frattura la cui causa (trattandosi di separazione di fatto) era da accertare concretamente, veniva ribadito dalle sentenze n.24294/2020 e n.24538/2020 ma era negato dalle sentenze n.  21069/2019, n.21072/2019, n.3966/2020 e n. 21873/2020 nelle quali era affermato che l'agevolazione ICI concernente l'immobile adibito ad abitazione principale costituisce vantaggio fiscale di natura eccezionale, vantaggio che “nel caso di coniugi non legalmente separati non può essere duplice, bensì singolo per nucleo familiare”.
In particolare nella sentenza n.21611/2020  era precisato che, sempre in ipotesi di separazione di fatto, ai fini della spettanza della detrazione ICI prevista per le abitazioni principali “occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”.
Nelle successive sentenze concernenti l'esenzione IMU veniva affermato che dall'art.13, comma 2, del DL n.201 del 2011 consegue “la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente” (Cass. n.20130/20), onde nell'ipotesi che  uno dei coniugi, non legalmente separati, abbia la propria residenza e dimora in un Comune diverso, l'esenzione IMU non compete a nessuno di essi. (Cass. n.4166/20 e n.4170/20).
Per la motivazione (ed il dispositivo) delle sentenze n.28534/20 e 2194/21 si è già detto (v. par. 1) mentre nella sentenza n.2344/2021 leggesi che “La nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare sicchè non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi” , con la conclusione che “Nel caso di specie è accertato che solo il ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di.... mentre il proprio coniuge non legalmente separato, aveva residenza e dimora abituale in altro Comune...”.
La Corte pertanto rigettava il ricorso  avendo il ricorrente  residenza in Comune diverso da quello in cui aveva residenza e dimora abituale il  suo coniuge.
4) La separazione coniugale di fatto, il nucleo familiare e la doppia esenzione IMU
Prima di esaminare la possibilità, contestata da parte della giurisprudenza, per i coniugi aventi residenza e dimora diverse di usufruire ciascuno dell'esenzione IMU è bene ricordare che al fine di ottenere la misura agevolativa fiscale predetta, ai sensi dell'art.1, comma 740 lett.b) L. n.160/2019,  è necessario: 1) che il richiedente abbia il possesso,  derivante dal diritto di proprietà o da altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), dell'immobile per il quale richiede il beneficio (in caso diverso egli non sarebbe soggetto passivo del tributo onde il problema dell'esenzione nemmeno si porrebbe); 2) che l'abitazione non sia classificata quale abitazione di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9);  3) che il contribuente abbia residenza anagrafica e dimora nell'abitazione; 4) che nella abitazione predetta abbiano residenza anagrafica e dimora abituale anche i componenti del  nucleo familiare di esso contribuente.
E' necessario altresì ricordare che,  in base al testuale disposto della norma indicata, nell'ipotesi che i componenti del nucleo familiare abbiano residenza e dimora in abitazioni diverse site nello stesso Comune il beneficio fiscale è applicabile ad uno solo di essi.
A questo punto, però, è importante chiarire il significato dell'espressione  nucleo familiare adoperata dal legislatore con riferimento all'abitazione principale.
E' certamente da escludere che il legislatore abbia inteso riferirsi alle nozioni di nucleo familiare indicate nel DPR 223/1989, art.4, o nell'art.1 del DPCM 159/2013 di cui si è detto in precedenza (v. par.2), poiché se così fosse dovrebbe pervenirsi alla illogica conclusione che se uno qualsiasi dei coabitanti parenti o affini (che secondo i provvedimenti citati rientrano nel nucleo familiare) decidesse di cambiare abitazione, il possessore dell'immobile perderebbe il beneficio fiscale.
E' da ritenere pertanto corretta l'affermazione della Suprema Corte secondo la quale nel definire il concetto di abitazione principale il legislatore intese riferirsi non già alla nozione di famiglia estesa (nella quale sono ricompresi i vari parenti e affini, come indicato nei provvedimenti citati) bensì alla famiglia nucleare che comprende il coniuge e la prole, poiché il concetto predetto richiama quello di residenza della famiglia indicato nell'art.144, primo comma, del codice civile secondo il quale “i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa” ove per “residenza della famiglia” va inteso il luogo in cui deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge, l'obbligo di convivenza, posto dall'art.143 c.c. , di ubicazione della casa coniugale, poiché tale luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, presunzione superabile dalla prova che lo spostamento della dimora abituale sia stato causato da una frattura del rapporto di convivenza (cosi Cass. n.14389/2010), sì che (è bene ricordarlo!) secondo parte della giurisprudenza  la presunzione legale di comune dimora di coniugi separati di fatto può ritenersi superata solo se viene fornita la prova della causa che determinò la frattura del rapporto di convivenza.   
Chiarito che con l'espressione nucleo familiare il legislatore ha inteso riferirsi alla c.d. famiglia nucleare (composta dai due coniugi e dai loro figli) resta da stabilire quale delle tre diverse tesi giurisprudenziali sia condivisibile ovvero: 1) quella prevalente secondo cui se i coniugi,  separati solo di fatto,  non hanno residenza e dimora nella stessa abitazione ma in Comuni diversi, il diritto all'esenzione IMU non compete a nessuno dei due, poiché “non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge”  (così Cass. 20130/20, 4166/20, 4170/20 nonché 2344/21 già citate, v. par.3); 2) la diversa tesi secondo la quale l'esenzione dal tributo (anche se riferibile all'ICI) in caso di separazione di fatto dei coniugi “non può essere duplice ma singola per nucleo familiare” (Cass.21069/19, 21072/19, 3966/20 e 21873/20); 3) infine la terza tesi secondo la quale, in caso di coniugi separati di fatto, solo dopo l'accertamento della causa che determinò la frattura del rapporto di convivenza l'abitazione principale non è più identificabile con la casa coniugale, ergo in caso di residenza e dimora dei coniugi in Comuni diversi, ciascuno di essi può godere dell'esenzione dal tributo (Cass.24294/20 eb 24538/20).
Conclusivamente può affermarsi che la giurisprudenza di legittimità prospetta tre ipotesi (tra di loro palesemente divergenti) in materia di diritto alla esenzione IMU per i coniugi separati di fatto che abbiano residenza e dimora in Comuni diversi, ovvero: 1) l'esenzione non compete a nessuno di essi; 2)  l'esenzione compete solo al coniuge con cui dimora e risiede il nucleo familiare; 3) l'esenzione compete ad entrambi i coniugi ma solo se sia fornita la prova della causa  dell'intervenuta frattura del nucleo familiare.
Orbene, per le considerazioni che seguono, condividendo,  sia pure solo parzialmente, la  predetta terza tesi del Giudice di legittimità,  si ritiene di potere affermare che il  beneficio dell'esenzione IMU per i coniugi separati solo di fatto, ma residenti e dimoranti in Comuni diversi, deve essere concesso a ciascuno di essi, anche in difetto della prova della causa di una comprovata frattura  del nucleo familiare, così come è riconosciuto  in caso di separazione  giudiziale.
Invero va innanzitutto rilevato che  non è certamente condivisibile la prevalente tesi giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di residenza e dimora dei coniugi (separati di fatto) in Comuni diversi l'esenzione IMU non spetta a nessuno di essi.
La predetta tesi contrasta logicamente con l'espressa previsione dell'agevolazione in favore di  uno solo dei coniugi nell'ipotesi che la sua  residenza e dimora sia ubicata nello stesso Comune: se è vero, come certamente è vero, che la ratio evidente della predetta limitazione è quella di evitare la fittizia assunzione in altro luogo della residenza e dimora  dei coniugi per godere della doppia esenzione IMU, non è in alcun modo comprensibile la concessione ad uno di essi della detta esenzione nel caso pervero difficilmente giustificabile di trasferimento della dimora nell'ambito dello stesso Comune, mentre la fissazione di residenza e dimora in Comune diverso può essere più agevolmente comprensibile per il verificarsi di qualche evento che abbia reso non possibile la convivenza (esigenze di lavoro, necessità di accudire altri familiari ecc.).
D'altra parte proprio l'esplicita previsione della limitazione dell'agevolazione ad uno solo dei coniugi nell'ipotesi di residenza nello stesso Comune, ma con dimora in abitazione diversa dall'altro coniuge, induce a ritenere l'insussistenza del limite in caso di residenza e dimora in Comuni diversi, atteggiandosi la limitazione al divieto come norma eccezionale, rispetto al diritto all'agevolazione, e come tale non applicabile ai casi diversi da quello da essa considerato (art.14 disp. Legge in generale).
Nemmeno è da ritenere condivisibile la seconda tesi giurisprudenziale secondo cui l'esenzione IMU compete sempre ed in ogni caso unicamente al coniuge con cui dimora il nucleo familiare.
Invero sia nel caso di separazione giudiziale che nel caso di separazione di fatto dei  coniugi che decidono  di fissare ciascuno  la propria residenza e la propria dimora in abitazioni site  in Comuni diversi, la casa di abitazione coniugale non esiste più poiché lo stesso nucleo familiare è frantumato onde ciascun coniuge costituisce separato nucleo familiare che, è opportuno ricordare, può essere costituito anche da una singola persona.
E' pertanto di certo condivisibile la terza tesi giurisprudenziale secondo la quale in caso di frattura del nucleo familiare l'esenzione IMU, concorrendo i previsti requisiti del possesso dell'abitazione nonché della residenza e della dimora, compete a ciasuno dei coniugi.
Tuttavia la predetta terza tesi non appare condivisibile nella parte in cui si richiede che sia fornita la prova dei motivi che giustificarono la frattura dell'unità del nucleo familiare.
Sul punto non sembra superfluo ricordare che la previsione della necessità che sia fornita la detta prova è contenuta in sentenze che concernono tutte l'interpretazione della normativa ICI (a decorrere dalla sentenza n.14389/2010) e non può pertanto essere recepita nell'interpretazione della normativa sull'IMU che ha presupposti diversi.
Va invero innanzitutto rilevato che la possibilità per i coniugi di risiedere e dimorare in Comuni diversi non contrasta affatto con l'obbligo di coabitazione imposto ai coniugi dall'art. 143, secondo comma, c.p.c. poiché l'art. 144 c.c. precisa che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, esigenze tra le quali sono quelle lavorative, quelle relative alla famiglia di provenienza  e varie altre.
Si ricorda inoltre che lo stesso MEF, nella Circolare n.3/DF del 18/5/2012 faceva rilevare che la limitazione dell'esenzione IMU per un solo immobile, prevista in caso di dimore diverse dei coniugi residenti nello stesso Comune, non era stata prevista dal legislatore “nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Non può, a questo punto, non evidenziarsi che oltre alla frattura del rapporto di convivenza (evidenziata dalla giurisprudenza) ed alle esigenze lavorative evidenziate dalla predetta Circolare del MEF, vi sono numerosissime altre circostanze che possono giustificare la diversa residenza e dimora dei coniugi, quali la grave malattia di un genitore o altro familiare, l' esigenza  di assistere un figlio malato residente in diverso Comune ecc., circostanze che, evidentemente, devono ricevere pari tutela.
Il vero è che (come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito) il legilatore del 2011  prese atto che la famiglia non è più, come in precedenza, una struttura monolitica in cui tutti i componenti convivevano in un'unica abitazione, ma che “è ormai diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente né di fatto.... e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l'uno dall'altro, consentendo loro di usufruire dell'esenzione IMU, ciascuno per la propria abitazione principale. D'altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell'esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune; qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo” (così CTP Brescia n.605/2016, CTP Bologna n.914/2019 e CTP Lecce n.945/2020).
Conclusivamente è da ritenere che allorquando  uno dei coniugi dimostri l'avvenuto effettivo distacco dal nucleo familiare, provando l'avvenuto trasferimento in altro Comune  non solo della residenza ma anche della dimora, con elementi che dimostrino che effettivamente egli abita nell'immobile (consumi delle varie forniture, dichiarazioni di terzi, quali i condomini, il portiere o anche i vicini di casa), egli avrà senz'altro diritto all'esenzione IMU per la casa in cui risiede e dimora, poiché in tal modo sarà provata l'avvenuta disgregazione del nucleo familiare senza che sussista alcuna necessità che siano altresì dimostrati i motivi della predetta frattura.
Tanto, del resto, si desume anche dalla lettura della motivazione della sentenza n.15439/19 con cui la Suprema Corte, rigettando un ricorso di un Comune relativo all'esenzione IMU confermava la sentenza impugnata osservando che correttamente era stato ritenuto che “...il mutamento di residenza del coniuge della ricorrente non è stato fittizio, ma corrispondeva ad un effettivo distacco dal nucleo familiare, per effetto di una rottura del rapporto di convivenza, ciò desmendo dalle stesse dichiarazioni rese dal Comune sia in primo che in secondo grado, secondo le quali era circostanza pacifica, non contestata né contestabile, che il marito della signora...non abbia, nell'immobile in questione, ne la dimora né la residenza. Ad avviso della CTR, infatti, ciò è quanto basta perchè si possa affermare che, venuta meno la convivenza tra i coniugi, il nucleo familiare della ….-tuttora dimorante nell'immobile della cui tassazione si controverte – si è ridotto di consistenza, essendone uscita la persona di....senza che ne derivasse, per quanto dianzi annotato, il venir meno del diritto all'agevolazione”.

Giuseppe Di Nardo
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