Motivazione dell'avviso di liquidazione - Avvocato Penalista Napoli e Isernia. Avvocati Penalisti Napoli

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Motivazione dell'avviso di liquidazione

Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
LA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
(Aggiornamento Maggio 2021)
1)Premessa
Nel diritto tributario l'attività di liquidazione, intesa come applicazione dell'aliquota ad un imponibile, già determinato, per la quantificazione dell'imposta, è espletata sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, e questo sia per quanto concerne le imposte dirette e l'IVA che per quanto concerne le c.d. imposte indirette sui trasferimenti (registro, ipocatastali e donazioni, escluse le successioni per le quali -pur trattandosi di imposte indirette- il contribuente effettua solo la dichiarazione relativa).
Tuttavia solo  per quanto concerne le predette imposte sui trasferimenti l'attività di liquidazione dell'A.F. si manifesta con un provvedimento detto Avviso di Liquidazione.
Ben si intende che il concetto esposto ha riferimento all'ipotesi del contribuente che adempia ai propri obblighi tributari effettuando la prescritta dichiarazione, poiché nel caso contrario provvede l'Amministrazione Finanziaria mediante l'emissione di appositi avvisi (di accertamento) alla determinazione  dell'imponibile e dell'imposta  sia per le imposte dirette e l'IVA che per le imposte indirette sui trasferimenti.
Tanto premesso, e con riferimento all'ipotesi di contribuente che adempia ai propri obblighi tributari dichiarativi, si rileva che, per quanto concerne le Imposte Dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e l'IVA, l'attività di liquidazione del tributo è effettuata dal contribuente in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione (c.d. autoliquidazione) mentre l'attività dell'A.F. consiste nell'effettuazione di controlli automatizzati finalizzati alla correzione di errori materiali o di calcolo (artt.36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72) o di controlli formali per escludere detrazioni o deduzioni non spettanti o erronei riporti di eccedenze d'imposta (art.36 ter DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72), errori  contenuti nella dichiarazione presentata.
Una volta evidenziato l'errore l'A.F. comunica al contribuente un invito a correggere la dichiarazione. Se il contribuente non si adegua a quanto comunicatogli si procede all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto con conseguente emissione della cartella di pagamento.
La predetta comunicazione di errori, in quanto atto con cui viene portata a conoscenza del contribuente una pretesa, è da ritenere autonomamente impugnabile innanzi al Giudice tributario, così come del resto è impugnabile anche la cartella di pagamento.
Anche per le imposte indirette sui trasferimenti sono previste ipotesi di autoliquidazione del tributo ad opera del contribuente alle quali fa seguito un'attività di liquidazione ad opera dell' A,F., ma per le dette imposte la liquidazione del tributo da parte dell'A.F., sia che consegua a quella effettuata dal contribuente (atti soggetti ad IVA, applicabilità dell'aliquota in misura fissa art.40 DPR 131/86, c.d. TUR) per correggere errori, sia che sia effettuata autonomamente dalla A.F. (atti non soggetti ad IVA, aliquota variabile, art.41 TUR), quest'ultima provvede con l'emissione di un avviso di rettifica e liquidazione o anche di sola liquidazione, in questa seconda ipotesi quando la liquidazione è effettuata in conformità della dichiarazione del contribuente ritenuta corretta o comunque affetta solo da errori materiali o di calcolo (errori o omissioni che comunque devono essere indicati nella motivazione del provvedimento come si dirà di seguito).
Nel rinviare alle disposizioni che disciplinano l'imposta di registro (DPR 131/86) relativamente alla individuazione dei casi di autoliquidazione ad opera del contribuente rispetto a quelli di liquidazione da parte dell'A.F., e nel ricordare che le disposizioni del predetto DPR sono applicabili anche alle imposte ipotecarie e catastali (ex art.13 Dlgs.347/90) nonché alle donazioni (ed in genere agli atti a titolo gratuito ex art. 55 Dlgs 346/90) con esclusione dell'imposta sulle successioni per la quale il contribuente ha solo l'obbligo della dichiarazione (art.27 Dlgs. 346/90), è opportuno precisare che gli avvisi di liquidazione emessi dall'A.F. possono avere per oggetto l'imposta principale oppure l'imposta suppletiva o, infine, l'imposta complementare.
L'art. 42 del DPR 131/86 al comma 1) precisa infatti che “E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di qutoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Come risulta dalla testuale disposizione della norma, è considerata principale non solo l'imposta applicata al momento della registrazione, ma anche quella applicata successivamente alla liquidazione effettuata dai notai e  richiesta dall'A.F. per correggere gli errori commessi in sede di  autoliquidazione.
Trattasi, invero, di una sorta di imposta principale postuma che ha riferimento alle ipotesi di autoliquidazione per le richieste di registrazione in via telematica, modalità di registrazione resa obbligatoria per tutti gli atti relativi al trasferimento di diritti reali relativi ad immobili a decorrere dal 1 aprile 2007 (Dlgs.n.463/97, nonché Dlgs n.9/2000 e DL n.78/2010).
2) L'Avviso di liquidazione
Come si è in precedenza precisato l'avviso di liquidazione è previsto unicamente per le imposte indirette sui trasferimenti, ovvero l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, nonché l'imposta sulle successioni e quella sulle donazioni.
Giova innanzitutto premettere che le imposte indirette si definiscono tali poiché attraverso di esse viene colpita non la produzione del reddito da parte del contribuente ma lo scambio e il trasferimento di beni che, in quanto accrescono la ricchezza del contribuente, costituiscono manifestazione indiretta della capacità contributiva dello stesso (art.53 Cost.).
Si ricorda altresì che, al fine di evitare la doppia imposizione sullo stesso atto, il legislatore ha introdotto il principio dell'alternatività tra l'IVA e l'imposta di registro.
L'imposta di registro ha per oggetto gli atti (con alcune precisate eccezioni) che comportano trasferimenti di ricchezza ed ha la funzione di assicurare la data e la conservazione degli atti predetti, elementi non più modificabili dopo la registrazione dell'atto in un Registro esistente presso l'Agenzia delle Entrate. Essa è disciplinata nel DPR n.131/86.
Orbene l'art.10 del citato DPR indica i soggetti che sono obbligati a richiedere la registrazione dei vari atti precisando poi, all'art.54, che all'atto della richiesta il richiedente deve pagare l'imposta (liquidata secondo quanto disposto dall'art.41 TUR, ovvero dallo stesso contribuente per i casi di aliquota fissa o dall'A.F. per i casi di aliquota proporzionale)  aggiungendo quindi,  al comma 3, che per gli atti degli organi giurisdizionali il pagamento deve essere effettuato dalle parti in causa o dai soggetti interessati, anche se la richiesta è effettuata dal cancelliere.
Negli artt.15 e 16 del TUR è bene evidenziato che in difetto della richiesta di registrazione da parte dei soggetti legittimati la registrazione è eseguita di ufficio previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio stesso.  
E' di poi prevista l'emissione di avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta dovuta (oltre interessi e sanzioni) per l'ipotesi che l'ufficio accerti che i beni o i diritti hanno un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito (art.52 DPR cit.).
Le imposte ipotecarie e catastali hanno ad oggetto tutti i trasferimenti immobiliari con riferimento alla categoria catastale dell'immobile senza alcun rilievo, però, della destinazione principale dell'edificio in cui è compresa l'unità immobiliare alienata (v. Cass, n.12000/20).    
Per le predette  imposte l'art. 13 del Dlgs 347/90 rinvia, per le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione, al cit. DPR 131/86, facendo salvo quanto disposto in materia di imposta di successione, imposta per la quale gli uffici del registro in sede di liquidazione provvedono a correggere gli errori ed omissioni commessi dagli eredi e legatari e liquidano la maggiore imposta dovuta.
L'imposta sulle donazioni ha per oggetto il trasferimento a titolo gratuito della proprietà e di altri diritti tra persone in vita. Essa è riferita agli stessi beni oggetto dell'imposta di successione   (immobili o mobili, azioni, obbligazioni crediti, cambiali, ecc., nonché le c.d. liberalità indirette, quali pagamento di debito o rinuncia a rivalsa), escluse le donazioni a favore dello Stato e di altri enti pubblici nonché gli autoveicoli iscritti al PRA.
Le stesse forme previste per la liquidazione dell'imposta di registro dal DPR 131/86 (TUR) sono previste dall'art. 55 del Dlgs 346/90  anche per l'imposta sulle donazioni e sugli altri atti a titolo gratuito effettuati nsenza animus donandi (v. DL 262/2006 conv. in L 286/2006).
L'imposta di successione ha per oggetto il trasferimento della proprietà di beni mobili, immobili, diritti reali o denaro, ovvero del patrimonio netto del defunto, poiché dall'attivo devono essere sottratte le passività.
Procedimento del tutto diverso dalle altre imposte indirette è i disposto nella regolamentazione dell'imposta di successione.
Invero per la detta imposta il contribuente (erede, legatario, esecutore testamentario, amministratore dell'eredità) deve solo presentare la dichiarazione di successione in base alla quale l'A.F. effettua la valutazione del patrimonio del de cuius notificando apposito avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta.
Successivamente, nell'ipotesi che la detta  A.F. accerti incompletezze o infedeltà nella dichiarazionne, notifica ulteriore avviso di rettifica e liquidazione (art.27 Dlgs 346/90).
Nell'ipotesi che la dichiarazione sia stata del tutto omessa l'A.F. notifica un avviso di accertamento e liquidazione (art.35 Dlgs.346/90)
Anche per l'imposta di successione l'avviso di liquidazione può avere ad oggetto l'imposta principale, suppletiva o complementare (art.27, comma 7, Dlgs346/90), in dipendenza dell'autore dell'errore (il contribuente o l'A.F.).
Allo stato della legislazione non risultano invece previsti avvisi di liquidazione con riferimento ai tributi degli enti locali per i quali, in taluni casi, gli enti si limitano a controllare i dati dichiarati dal contribuente e quindi provvedono senz'altro all'iscrizione a ruolo con successiva emissione della cartella di pagamento; in altri casi, invece, provvedono gli stessi enti ad accertare e liquidare direttamente i tributi iscrivendoli a ruolo (art.1, c.689, L 689/2013).
3) La motivazione degli atti tributari
Come è ben noto l'art. 3 della L. 241/90 dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (fanno eccezione  gli atti normativi e quelli a contenuto generale) con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. E' altresì disposto che se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato anche il detto atto deve essere indicato e reso disponibile.
L'obbligo della motivazione è stato sempre in generale previsto per i principali provvedimenti tributari impositivi quali gli avvisi di accertamento per le imposte dirette (art.42 DPR 600/73) e per l'IVA (art.56 DPR 633/72) ma non era disciplinato per gli atti più semplici quali le iscrizioni a ruolo e gli avvisi di liquidazione.
Con l'art.7 della Legge n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) il predetto art. 3 della L.241/90 fu esteso a tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria prescrivendosi l'obbligo di indicare in essi “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazone si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
E' fin troppo evidente, tuttavia, che la motivazione del provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto alla natura del provvedimento ed alle regole poste per il tributo al quale esso si riferisce.
Invero, come correttamente ritenuto da antica data dalla giurisprudenza, l'obbligo della motivazione del provvedimento tributario deve ritenersi soddisfatto “quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum e nella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di un'imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto ed istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art.97 Cost.) e, dall'altro, rendendo subito pienamente controllabile l'operato della Pubblica Amministrazione”. (Così Cass. 4307/92 e, più di recente, Cass. 30039/18).
La motivazione pertanto deve indicare sia gli elementi di fatto che il fondamento di legalità ovvero gli elementi  che, nel rispetto del principio di trasparenza e buon andamento dell'attività dell'A.F. (art.97 Cost.), rendono agevolmente controllabile l'operato della stessa, sì da consentire al contribuente di adire il Giudice senza imporgli eventuali oneri di ricerca che compromettano il rispetto del termine previsto a tal fine per l'esercizio del diritto di difesa (art.24 Cost.),
E' evidente quindi che diversa e maggiormente   specificica e dettagliata deve essere la motivazione relativa ad un atto impositivo, quale un avviso di accertamento o di rettifica e liquidazione, nel quale l'Amministrazione finanziaria effettua valutazioni sull'imponibile, rispetto alla motivazione relativa ad un mero avviso di liquidazione, quale ad es. quello relativo all' imposta principale di registro, nel quale l'operato dell'A.F. consiste semplicemente nell'effettuare la liquidazione d'ufficio (applicazione dell'aliquota prevista dalla legge all'imponibile dichiarato dal contribuente) all'atto da registrare (es. sentenza del giudice) “sulla base dello stesso atto presentato, in controversia ben conosciuta dal contribuente, e non sussistendo neppure profili problematici afferenti i valori dichiarati” (Cass. 9856/17 e 4710/2003).
In tale ultima ipotesi, invero, la motivazione è di certo ampiamente sufficiente a consentire al contribuente di contestare tempestivamente (nel rispetto del termine di impugnazione) nel merito la pretesa fiscale, trattandosi di atto di mera liquidazione (applicazione di aliquota prevista dalla legge ad imponibile già determinato), e quindi essendo esclusa la natura impositiva del provvedimento.
Invece allorquando l'avviso di liquidazione esprima anche una nuova pretesa fiscale, come avviene nell'avviso di accertamento e liquidazione o anche nell'avviso di rettifica e liquidazione, esso ha chiara natura impositiva e in quanto tale deve essere sorretto dalla motivazione idonea per detto atto.
Non sembra superfluo ricordare  che già da antica data la giurisprudenza ha avuto modo di precisare  che “...ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo, e quindi della inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo dell'art.16 della legge n.289 del 2002, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso (Cass. n.8866 del 2006), con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta della registrazione (con specifico riferimento a liquidazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa, cfr. Cass. nn. 8367 e 10753 del 2006, 4129 del 2009, 12242 del 2010; in generale, Cass. nn.7798, 8598, 10535 e 11562 del 2006)”.
4) La giurisprudenza della Cassazione sulla motivazione dell'avviso di liquidazione
Prima di esporre le varie decisioni del Giudice di legittimità in ordine alla natura dell'Avviso di liquidazione si ritiene opportuno ricordare alcune condivisibili considerazioni contenute nella Circolare n.48/2011 dell'Agenzia delle Entrate,
Si legge nell'indicato provvedimento che “Gli avvisi di liquidazione...,non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma si limitano a trarre le necessarie conseguenze dai dati in esse dichiarati...tuttavia....ai fini della definizione rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, prescindendo dal nomen juris”.
E' quindi precisato che quando l'avviso di liquidazione fa valere per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata dallo stesso contribuente, esso assume natura di atto impositivo in quanto destinato ad esprimere per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella da esso applicata in via provvisoria.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Nella sentenza n.3863/2009 veniva affermato che nell'ipotesi in cui l'avviso di liquidazione si limiti a calcolare l'imposta applicando i parametri di legge sulla base dei dati forniti dal dichiarante, senza esercitare alcun margine di discrezionalità, non è ravvisabile alcun atto impositivo, poiché l'A.F. non esercita alcun potere impositivo, e tanto a prescindere da chi sia il dichiarante poiché, ad es., anche nel caso di registrazione della sentenza richiesta dal cancelliere i dati per la liquidazione dell'imposta sono pur sempre forniti dalla parte processuale interessata.
Il principio su indicato era confermato nella successiva sentenza n.20731/2010 nella quale venivano altresì richiamati vari precedenti conformi (Cass.nn. 8367 e 10753 del 2006, 4129 del 2009, 12242 del 2010 , nonché nn 7798, 8598, 10535 e 11562 del 2006).
In ordine all'obbligo di allegare l'atto richiamato (obbligo imposto dall'art.7 della legge 212/2000, c.d. Statuto del Contribuente), che assume  maggiore rilievo per gli avvisi di mera liquidazione, la cui motivazione è molto più stringata rispetto agli avvisi di accertamento, con la sentenza n.18532/2010 veniva osservato che “...l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato è funzionale al diritto di difesa del contribuente....essendo la facoltà di impugnare l'atto dell'Amministrazione finanziaria sottoposta ad un termine di decadenza di 60 giorni, la salvaguardia di tale diritto di impugnativa richiede necessariamente che sia garantita l'effettività di tale termine.....la motivazione dell'atto tributario deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare con pienezza di cognizione e senza riduzioni dello spazio di tempo a disposizione la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare....la previsione di allegare l'atto richiamato deve essere letta come disposizione che esclude a carico del contribuente obblighi o doveri di ricercare l'atto medesimo presso pubblici uffici o terzi”.
Molto più semplicemente risulta dalla condivisibile sentenza citata che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di liquidazione è da ritenersi escluso unicamente per gli atti effettivamente conosciuti dal contribuente o, comunque, per gli atti  il cui contenuto egli avrebbe potuto agevolmente conoscere perchè ad esso personalmente comunicati.
Nella sentenza n.24220/2016 era precisato che “...seppure non è necessario che l'avviso di liquidazione, quando esso sia...preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, essendo sufficiente che nella motivazione dell'avviso di liquidazione risulti il richiamo agli atti prodromici noti al contribuente, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione (Cass. n.9491/2008)”.
Con riferimento pur sempre all'obbligo di allegazione degli atti richiamati, con la sentenza n. 29402/2017 si affermava che “...in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del decreto 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione previsto dall'art.7 della legge 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.
In questo caso, come è evidente, il giudicante non si pone nemmeno il problema della conoscenza o comunque della effettiva conoscibilità della sentenza da parte del contribuente, affermando che la sentenza da registrare deve essere sempre e comunque allegata all'avviso di liquidazione.
Con le successive sentenze n.11052 e n. 26731 dell'anno 2018 venivano ulteriormente specificate le caratteristiche della motivazione dell'avviso di mera liquidazione (esclusa ogni imposizione).
Con la prima delle sentenze era infatti affermato che allorquando il contribuente sia a perfetta conoscenza dell'atto richiamato dall'avviso di liquidazione egli non può giammai lamentarne la mancata allegazione poiché ciò contrasterebbe con il principio posto dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente secondo il quale “I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, nonché ai principi di ragionevolezza e di solidarietà economica e sociale” di cui agli artt.3 e 2 della Costituzione, onde né il contribuente né l'A.F. possono giammai lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo nella rispettiva sfera giuridica.
Senonchè con la sentenza n.26731/2018, con la quale veniva accolto il ricorso di un contribuente che aveva denunciato il vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione per omessa allegazione della sentenza richiamata dall'avviso, in cui ne erano indicati solo gli estremi, era affermato che l'omessa allegazione della sentenza “resa in giudizio in cui la contribuente era stata parte e della quale era stato comunicato il solo dispositivo, si pone in contrasto con il disposto dell'art.52, commi 2 e 2 bis del DPR n.131/1986 e della l. n.212/2000, così come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad atto presupposto costituito da sentenza, il principio secondo il quale in tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo agli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n.24220/2016), avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale recante la pretesa dell'Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (Cfr. Cass. n.12400/2018)”.
Più recentemente, con la sentenza n.310/2020 era esaminato il caso di un'erronea applicazione dell'aliquota per imposta ipotecaria e catastale in relazione ad una dichiarazione di successione da parte degli eredi.
L'A.F., senza disporre alcuna rettifica dei dati esposti o disconoscere alcuna passività, applicava l'aliquota corretta per effetto della quale determinava il maggiore importo dovuto. Tuttavia si limitava a motivare l'avviso di liquidazione con la dicitura “per pagamento imposta principale: imposta e sanzioni dovute per pagamento insufficiente”.
La Cassazione, nel respingere il ricorso dell'A.F. avverso la sentenza di appello che aveva accolto il ricorso del contribuente, il quale aveva lamentato il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, osservava che, nel rispetto del generico obbligo motivazionale di cui all'art. 7 L. 212/2000 e, in particolare dell'art.33 Dlgs 346/90, le correzioni di errori materiali e di calcolo risultanti dalla dichiarazione del contribuente “devono risultare nell'avviso di liquidazione”, non già in modo generico e globale ma in modo analitico, al fine di porre il contribuente in condizione di approntare un'adeguata difesa.
Precisava che nel caso in esame la generica motivazione dell'insufficiente pagamento non era idonea al fine di  permettere al contribuente un'adeguata difesa, non consentendo di comprendere le ragioni della rideterminazione dell'imposta, potendo riferirsi ad una vasta casistica di ipotesi.
Con la sentenza n.1696/2020 veniva ritenuta sufficiente la motivazione di un avviso  di liquidazione avente ad oggetto l'imposta di registro per un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal contribuente ed indicato con data, numero e giudice emittente.
L'allegazione dell'atto era evidentemente ritenuta superflua trattandosi di atto ben conosciuto dal contribuente.
Con la sentenza n.4070/2020, avente ad oggetto un avviso di liquidazione contenente  la decadenza e revoca di agevolazioni fiscali e la liquidazione dell'imposta di registrazione  dovuta per un'abitazione avente le caratteristiche di lusso, il Giudicante, dopo avere premesso che  “...la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione di un atto impositivo deve essere condotta secondo la disciplina specificamente dettata in vista del contenuto di quell'atto ed in rapporto alle relative caratteristiche e peculiarità”, precisava che “la motivazione dell'atto impositivo mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa ed altresì consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. E' pertanto necessario a tal fine che l'atto stesso contenga gli elementi essenziali, comprensivi dell'allegazione dei documenti richiamati in motivazione....se non già noti al contribuente per renderlo idoneo a svolgere la funzione a cui è destinato”.
Nel caso esaminato, come è evidente, si trattava di un avviso di liquidazione avente natura impositiva ed impugnabile ai sensi dell'art. 19, I comma lett.g, del Dlgs 546/92, trattandosi di atto di diniego e revoca di agevolazioni.
Nella sentenza 11615/2020, relativa ad un avviso di rettifica e liquidazione, veniva ancora ribadito che non sussiste violazione, ex art. 52, comma 2 bis, del DPR 131/86, del dovere di allegazione delle informazioni previste “ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento”.
Nella successiva sentenza n. 12018/2020, anche'essa relativa ad un avviso di rettifica e liquidazione, veniva però precisato che  “Per contenuto essenziale si intende l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinarari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”, con l'ulteriore precisazione che, come ritenuto dalle S.U. (sentenza n.11722/2010), “l'avviso di rettifica, nell'ipotesi di riproduzione nello stesso del contenuto essenziale dell'atto richiamato, è legittimo solo ove faccia riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente, e non anche a documenti acquisibili solo all'esito di una specifica  ricerca” onde “l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del DPR 131/86 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art.7 della legge n.212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive,laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.
Con la sentenza n.13402/2020 era annullato un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla registrazione di un verbale di conciliazione, redatto tra due contribuenti, non già per la pur denunciata omessa allegazione del verbale (motivo rigettato trattandosi di atto ben noto ai contribuenti) ma per difetto dei presupposti normativi non risultando indicata nella motivazione né la norma precisa, ma solo il riferimento generico al DPR 131/86, nè l'aliquota dell'imposta.
Molto interessante, poi, l'osservazione che si legge nella sentenza n.21713/2020 nella quale, dopo    la conferma del principio che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati dall'avviso di liquidazione non si estende a quelli già ben conosciuti dal contribuente, si legge che “per quanto possa apparire paradossale, la mera allegazione della sentenza civile può essere talora insufficiente ad integrare il contenuto dell'avviso di liquidazione, come nel caso in cui l'elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali non assicuri un'agevole comprensione in ordine alle modalità di individuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell'imposta”.
Non meno interessante, anche per la chiarezza espositiva, si rivela la sentenza n.27406/2020 con la quale veniva accolto un ricorso dell'A.F. avverso una sentenza della CTR con la quale era stato ritenuto che l'avviso di liquidazione riguardava l'imposta di successione complementare e non quella principale.
Il Giudicante, dopo avere premesso che, ai sensi dell'art.27, comma 7, Dlvo 346/90, “E' principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggire imposta liquidata in sede di accertamento di ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione”, osservava che nel caso sottoposto al suo esame l'avviso di liquidazione aveva riferimento all'imposta principale di successione poiché era stato emanato sulla scorta delle dichiarazioni presentate  da un erede ed emesso al fine di correggere un errore di calcolo commesso dal denunciante, errore che si era riflesso nella determinazione della base imponibile e nella conseguente autoliquidazione dell'imposta di successione.
Precisava che l'art.33, commi 2 e 3, del Dlgs 346/90 consente all'A.F. di “correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile” e di riportare le correzioni nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
Aggiungeva infine che mentre, nel rispetto dell'art.7 L.212/2000, con gli artt. 34 e 35, comma 2 bis, del Dlvo 346/90 era stato ribadito, per l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta e per l'avviso di accertamento e liquidazione di ufficio, l'obbligo di motivazione mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a fondamento dell'atto  e l'obbligo di allegazione  - o riproduzione del contenuto essenziale- degli atti richiamati, uguale obbligo non era stato imposto dall'art. 33 per l'avviso di liquidazione dell'imposta principale, poiché tale atto si risolve nella mera liquidazione dell'imposta, secondo criteri predeterminati e mediante mere operazioni contabili, in base alla dichiarazione di successione del contribuente.
Per la predetta imposta principale, precisava, è solo previsto il potere dell'A.F. di correggere errori ed escludere passività non spettanti o non documentate, con l'unico obbligo di indicare le dette correzioni nell'avviso di liquidazione, in modo analitico, così da renderle note al contribuente.
Per l'anno 2021 si rinvengono sino ad ora n. 5 sentenze che meritano citazione.
La prima è la n. 4010/21: con essa era accolto il ricorso di un contribuente che aveva denunciato il difetto di motivazione di un avviso di liquidazione nel quale non era stata né riprodotta né allegata la sentenza oggetto dell'imposta di registro.
Il Giudicante affermava di condividere il principio già enunciato in precedenti sentenze, ovvero che “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del DPR n.131/ del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art.7 della L. n.212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (Cass. 29402/2017, 12468/2015, 18532/2010)”.
L'espresso riferimento, nella indicazione dei precedenti giudiziari, all'art. 54, comma 5, DPR 131/86 lascia intendere (anche se nulla è precisato nella sentenza) che nel caso oggetto del giudizio trattavasi della registrazione di ufficio di una sentenza (per omessa richiesta da parte dei soggetti legittimati), onde è fin troppo evidente che trattavasi non di mero avviso di liquidazione, bensì di avviso di accertamento e liquidazione, come del resto risulta dalla stessa espressione “atto impositivo” adoperata dal Giudicante per indicare l'avviso di liquidazione di cui trattavasi.
Anche l'Ordinanza n. 4112/2021 ha riferimento evidente ad un avviso di liquidazione contenente una pretesa impositiva (e non meramente liquidatoria) come si evince agevolmente dalla motivazione di essa ordinanza che, dopo avere esposto le teorie precedenti (1:sufficienza dell'indicazione del numero e della data della sentenza richiamata dall'avviso di liquidazione; 2: indicazione degli elementi essenziali per operare una complessiva valutazione degli elementi sui quali si fonda la liquidazione dell'imposta) afferma che “l'avviso di liquidazione (sia in relazione al suo contenuto che in relazione ai suoi allegati) deve essere autosufficiente sul piano dell'informazione fornita al contribuente circa la causa e l'oggetto della   pretesa impositiva”  .
Concludendo con l'affermazione che “La valutazione del giudice tributario deve essere rapportata al corretto assolvimento dell'onere informativo, verificando  nel caso concreto che l'avviso di liquidazione, attraverso il corredo esterno di documenti allegati ovvero attraverso la riproduzione interna di documenti richiamati, garantisca in ogni caso al contribuente l'agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata in relazione alla registrazione di un titolo giudiziale, senza alcuna differenza per la rilevanza fiscale delle enunciazioni......e più in generale mantenga integro il diritto di opposizione del contribuente stesso da esercitarsi nel termine decadenziale di 60 giorni”.
Il principio di diritto enunciato nella precedente Ordinanza depositata in data 17 febbraio 2021 era manifestamente contrastato dall'Ordinanza n.4165/2021 (depositata nello stesso giorno) nella quale, esaminandosi il caso di una denunciata omessa motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione
di imposta di registro (come desumibile dal rinvio contenuto nella stessa Ordinanza all'art.54, comma 4 TUR) veniva affermato che, essendo stata la contribuente parte nel processo definito con la sentenza soggetta all'imposta di registro, “il mero riferimento al numero ed alla data della sentenza civile nell'avviso di liquidazione rappresentano quindi indicazioni sufficienti per assicurare al contribuente l'agevole intelligibilità  dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata”.                                                                       
Anche il principio di diritto enunciato nella precedente Ordinanza era manifestamente contrastato dalla successiva Ordinanza n.4736/2021  (depositata il 23/02/2021) che aveva per oggetto un avviso di accertamento e liquidazione di ufficio per omessa richiesta di registrazione (come si evince dal richiamo all' art. 54, comma 5, TUR) con la quale era annullato l'avviso di liquidazione predetto per difetto di motivazione richiamando il costante precedente insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5.....che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art.7 della legge n.212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. 18232/2010, 13402/2020, 29402/2017,12468/2015, 17911/2014, 9299/2013)”.
L'indicato indirizzo giurisprudenziale era in toto condivisp dall'Ordinanza n.7116/2021 (dep. Il 12/3/2021).
Molto più interessante è invece da ritenere l'Ordinanza  n.9344/2021 (depositata il 07/4/2021) con la quale il Giudicante, dopo avere dato atto del contrasto esistente tra i due precedenti indirizzi giurisprudenziali in ordine alla necessità di allegare gli atti richiamati dall'avviso di liquidazione, affermava trattarsi di contrasto solo apparente essendo essi “accomunati dal presupposto che l'avviso di liquidazione (sia in relazione al suo contenuto che in relazione ai suoi allegati) deve essere autosufficiente sul piano dell'informazione fornita al contribuente circa la causa e l'oggetto della pretesa impositiva”.
Affermava pertanto che le distonie interpretative potevano essere ricomposte  ritenendo che “la valutazione del giudice tributario deve essere rapportata al corretto assolvimento dell'onere informativo, verificando che l'avviso di liquidazione, attraverso il corredo esterno di documenti allegati ovvero la riproduzione interna di documenti richiamati, garantisca in ogni caso al contribuente l'agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata in relazione alla registrazione di un titolo giudiziale, senza alcuna differenza per la rilevanza fiscale delle enunciazioni (preliminari) e/o delle statuizioni (finali)” e concludendo con l'affermazione che “l'avviso di liquidazione può anche limitarsi a contenere l'indicazione della data e del numero della sentenza civile, sempre che sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuta pregressa conoscenza”, onde ciò che conta è “la necessità per il giudice di merito di operare una complessiva valutazione di sufficienza circa l'indicazione degli elementi essenziali, anche matematici (base imponibile e aliquota) sui quali si fonda la liquidazione dell'imposta di registro, sia che tali elementi siano dettagliattamente (ed esclusivamente) riportati nell'avviso di liquidazione, senza l'accompagnamento di alcun allegato, sia che essi siano agevolmente (e complessivamente) desumibili dal coordinamento testuale dell'avviso diliquidazione e dell'allegato provvedimento giudiziario, purchè in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che sia idoneo ad integrare, sia pure per relationem, un'adeguata, comprensibile ed esaustiva motivazione dell'atto impositivo, secondo le previsioni dell'art.7 L.212/2000”.
5) La motivazione per gli avvisi di mera liquidazione e per gli atti impositivi
Prima di effettuare considerazioni sull'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, alla luce delle indicate sentenze del Giudice di legittimità, è opportuno rilevare che, nella maggior parte delle sentenze predette, quando si parla di avviso di liquidazione è adoperata un'espressione non proprio corretta poiché  in genere il riferimento è  non già ad atti di mera liquidazione ma ad atti impositivi ovvero che accertano o rettificano la (omessa o  erronea) dichiarazione,  da parte del contribuente (o da chi per esso: notaio per i trasferimenti immobiliari o cancelliere per gli atti giudiziari).
Va infatti precisato che allorquando con l'avviso di liquidazione l'A.F. si limita a calcolare l'imposta applicando i parametri previsti dalla legge sulla base della dichiarazione del contribuente, limitandosi a correggere gli errori materiali o di calcolo, ovvero nel caso della cosiddetta imposta principale (art.42 TUR), del tutto diverso, quanto ad idoneità e sufficienza, è l'obbligo della motivazione rispetto ai casi in qui l'A.F. rettifica e liquida un'imposta maggiore oppure accerta e liquida di ufficio l'imposta in caso di omessa dichiarazione.
Si tratta, nella seconda ipotesi, degli avvisi di rettifica e liquidazione (art.52 TUR) e degli avvisi di accertamento e liquidazione (art.42, commi 2 e 3, del DPR 600/73) i quali,  avendo natura di veri e propri atti impositivi, necessitano di una  idonea motivazione sia per la causa petendi che per il petitum.
Di consistenza logicamente minore è invece l'obbligo di motivazione per i meri avvisi di liquidazione, per i quali la legge (v. comma 2 art.33 Dlgs 346/90) trattandosi di liquidazione effettuata in base alla dichiarazione del contribuente, si limita a disporre che la correzione di errori e l'esclusione di passività non spettanti devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
Risulta comunque (v.art.33 cit. comma 3) che, sempre al fine di tutelare  il diritto di difesa del contribuente, anche per gli avvisi di mera liquidazione per ognuna delle passività escluse deve essere esposta, in modo comprensibile, la ragione del mancato riconoscimento e che deve comunque essere indicata l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.
Ben diversa invece deve essere la motivazione degli avvisi di liquidazione che hanno natura impositiva.
L'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento e liquidazione è  previsto nell'art.42 del DPR 600/73 nel quale sono indicati con precisione  gli elementi che devono risultare (imponibile, aliquota, presupposti di fatto e ragioni giuridiche, metodi di indagine ecc.)  dalla motivazione relativa agli avvisi di accertamento. Anche per il detto provvedimento è espressamente previsto, a pena di nullità, l'obbligo di allegazione di atti richiamati ma non conosciuti né ricevuti dal contribuente.
Per la motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione  della maggiore imposta di registro l'art.52,comma 2 bis, del TUR (applicabile anche alle imposte sulle donazioni ex art.60 Dlgs 346/90 ed alle imposte ipocatastali ex art.13 Dlgs 347/90) dispone che “La motivazione dell'atto deve indicare  i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.
Motivazione identica è prevista dall'art.53 TUR (che richiama l'art.52 cit.) anche per la motivazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta nell'ipotesi che l'atto presentato per la registrazione non contenga la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo
Del pari  motivazione identica a quella prevista dal cit. art.52/2 bis è prevista, dall'art.34, comma 2 bis, del Dlgs 346/90 (che disciplina l'imposta sulle successioni e sulle donazioni), per l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione, nonché dall'art.35, comma 2 bis dello stesso Dlgs 346/90 per l' 'ipotesi di accertamento e liquidazione di ufficio per omessa dichiarazione della successione.
Sussiste invece contrasto giurisprudenziale in ordine al contenuto dell'obbligo di allegazione dell'atto richiamato nell'avviso di liquidazione impositivo (v. par. 4), obbligo previsto per tutte le predette imposte indirette.
Invero (come si è esposto, v. par.4) secondo un rigoroso insegnamento è necessario in ogni caso l'allegazione dell'atto mentre secondo altra teoria è sufficiente la riproduzione dell'atto o comunque la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto stesso.
Per la verità il contrasto è di agevole risoluzione se si pone mente alla funzione dell'obbligo di motivazione, funzione che, come risulta dall'inveterato ed incontrastato insegnamento giurisprudenziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente tutti gli elementi necessari per consentirgli di esplicare il suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) mediante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione notificatogli nel rispetto del termine previsto.
A tal fine, se è pur vero che la legge (art.7 L.212/2000) dispone che il provvedimento richiamato nell'avviso tributario deve essere allegato al predetto avviso, non può non rilevarsi (come osserva la più recente giurisprudenza), che in taluni casi può anche ritenersi sufficiente che nell'avviso di liquidazione  sia riprodotto il contenuto essenziale del provvedimento richiamato e non allegato, ma in altri casi può essere considerata insufficiente anche la integrale allegazione dello stesso.
Invero (come si è esposto in precedenza) può anche verificarsi l'ipotesi che il provvedimento richiamato abbia contenuto complesso tanto da non essere agevolmente comprensibile. In tal caso nella motivazione dovranno essere esplicitate in modo chiaro le statuizioni in esso contenute.
Il vero è che, per la risoluzione del problema dell'allegazione dell'atto richiamato nell'avviso di liquidazione, non è possibile enucleare un criterio generale poiché è necessario valutare di volta in volta se, al fine di evitarne la pur prevista allegazione, possa ritenersi sufficiente la prova della conoscenza  del provvedimento da parte del contribuente (ad es. perchè trattasi di atto posto in essere dallo stesso contribuente o perchè a lui notificato personalmente, e comunque sempre valutandone l'agevole comprensibilità).
Giuseppe Di Nardo
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