La tassa automobilistica c.d. di circolazione - Avvocato Penalista Napoli e Isernia. Avvocati Penalisti Napoli

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La tassa automobilistica c.d. di circolazione

Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
LA CD TASSA DI CIRCOLAZIONE
(Aggiornamento Marzo 2023)

  
1)     Premessa
In genere quando si parla di tassa di circolazione o di bollo auto si fa riferimento al tributo che ogni soggetto (tranne determinate eccezioni come si vedrà di seguito) ha l'obbligo di versare alla Regione (o in alcuni casi all'Agenzia delle Entrate) per la proprietà o il possesso di veicoli iscritti al Pubblico Registro automobilistico.
In realtà non si tratta affatto di una tassa ma di un'imposta poiché essa (diversamente da quella che è la vera e propria tassa di circolazione) è dovuta unicamente per il possesso del veicolo.
Di seguito saranno esposti gli elementi essenziali relativi all'imposta predetta, quali la natura giuridica, i soggetti attivi e passivi del tributo, i casi di esenzioni o riduzioni, il sistema di quantificazione, le sanzioni per l'omissione o il ritardo del pagamento, la prescrizione).
      2) La natura giuridica della cosiddetta tassa di circolazione
Prima di illustrare i motivi per cui è giuridicamente erroneo indicare come “tassa di circolazione” il tributo che deve essere corrisposto dal proprietario o possessore di autoveicoli o motoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico é bene premettere alcune considerazioni di ordine generale relative agli obblighi tributari che gravano sui contribuenti.
Come è ben noto nell'ordinamento giuridico italiano i tributi dovuti all'Amministrazione Finanziaria (Stato ed altri enti pubblici) si distinguono in imposte e tasse.
Secondo la più autorevole dottrina (v. P. Russo, Manuale di Diritto Tributario,Ed. Giuffrè 1999) l'imposta è la prestazione che l'A.F. impone per procurarsi un'entrata e in forza della sua sovranità, originaria o derivata, al di fuori di un nesso di corrispettività, e giustificata in via esclusiva, sotto il profilo costituzionale, dalla titolarità, da parte del soggetto passivo, di situazioni espressive della sua attitudine  alla contribuzione, ovvero alla capacità contributiva (v. art.53  della Costituzione).
La tassa, invece, può essere definita come la prestazione che l'A.F. può imporre per procurarsi un'entrata in correlazione all'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato e nell'ambito di un rapporto, o comunque di una situazione, di scambio di utilità.
Pertanto mentre l'imposta è una prestazione solo tributaria e non corrispettiva che trova fondamento nella sovranità dell'A.F., ritrae la sua legittimità dal collegamento con la capacità contributiva del contribuente (art.53 Cost.) ed è finalizzata a finanziare le spese sostenute dall'A.F. per i servizi pubblici indivisibili, la tassa è una prestazione tributaria ispirata al principio di corrispettività, nella quale la sovranità (quale fondamento) rileva solo indirettamente, poiché è emanazione della potestà pubblica in concreto esercitata, mentre a nulla rileva la capacità contributiva, quale titolo giustificativo.
Tenendo ben presente la indicata differenziazione tra imposta e tassa è possibile affermare che, nell'epoca odierna, mentre la tassa di circolazione (attualmente ancora esistente come si dirà di seguito) grava sul contribuente quale corrispettivo dell'uso delle strade pubbliche, ovvero concerne unicamente il fatto della circolazione del veicolo, l'imposta invece deve essere corrisposta dal contribuente per il fatto del possesso del veicolo (prescindnedo dalla circolazione dello stesso) quale indice della capacità contributiva.
Originariamente tutti i veicoli erano soggetti al pagamento di una tassa di circolazione, ovvero al pagamento di un tributo per il fatto di utilizzazione delle strade pubbliche.
Con l'art.5, comma 32, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio n.53, la tassa di circolazione fu trasformata in imposta di possesso disponendosi che al pagamento del tributo sono tenuti coloro che, alla scadenza utile per il pagamento, risultino essere proprietari dal pubblico registro automobilistico dei veicoli in esso iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
Nell'anno 2000, con l'art.63 della legge n.342/2000, fu disposta l'esenzione totale dal tributo per i veicoli ultratrentennali e una riduzione al 50% del tributo per i veicoli di interesse storico aventi anzianità compresa tra i venti ed i trenta anni, con la precisazione che il riconoscimento della storicità, attestato dagli enti di cui all'art.60, comma 4, del Codice della Strada (Dlgs 285/92) doveva  essere riportato sulla carta di circolazione.
Con l'art.1, comma 666, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) fu abrogata la predetta esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli storici costruiti da oltre 20 anni, ferma restando l'esenzione per quelli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, prevedendosi per i predetti veicoli una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 31,24 per gli autoveicoli ed euro 12,50 per i motoveicoli.
Pertanto  le Regioni hanno istituito un tributo gravante sulle auto ultratrentennali avente natura di tassa, perchè concerne la circolazione delle stesse, onde l'evidente carattere di corrispettivo, e che è però di misura modesta (varia da 25,82 a 31,24 euro).
Per la verità alcune Regioni, quali l'Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Umbria  (ed anche le Provincie autonome di Trento e Bolzano), prevedono riduzioni dell'ordinaria misura del bollo auto per i veicoli con età da 20 a 29 anni a uso non professionale iscritti nei registri storici.
Trattasi, come è evidente, di tributi palesemente illegittimi poiché contrastanti con la legge dello Stato.
Invero la cosiddetta tassa automobilistica “non può...ritenersi tributo proprio della regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art.119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale” (così, costantemente, la Corte Costituzoionale dalla sentenza n.297/2003 fino a quella n.209 del 2018).
Risulta infatti dall'art.8, comma 2, del Dlgs n.68/2011, che “Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”.
Come correttamente rilevato dalla Corte Costituzionale (sent.288/2012) dalla norma risulta “la volontà del legislatore di riservare ad essa (ovvero all'imposta) un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”.
La stessa Consulta precisava quindi che “il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (originari o ceduti), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente “ceduto” , in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale”.
In proposito non sembra superfluo ricordare che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali n.3/2016 (Regione Sicilia) e n.6/2015 (Regione Veneto) che prevedevano agevolazioni per i veicoli di particolare interesse storico  aventi età da 20 a 29 anni.
Conclusivamente allorchè si parla di tassa di circolazione con riferimento al tributo che si corrisponde per i veicoli e motoveicoli si commette un duplice errore poiché esso tributo è un'imposta e non una tassa e deve essere corrisposto non già per la  circolazione, ma unicamente per il possesso del veicolo (anche se lo stesso non viene mai fatto circolare).
Giova, infine, ricordare che la normativa sul bollo auto è prevalentemente contenuta nel T.U. 39/1953 (T.U. sulle tasse automobilistiche) che all'art.20 prevede e quantifica l'imposta per la prima iscrizione del veicolo nel PRA e all'art.23 ne fissa l'importo da corrispondere annualmente (secondo i parametri previsti: cilindrata ecc.) e la relativa attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario o alle Province autonome di Trento e Bolzano mentre per le Regioni a Statuto speciale della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, il tributo è attribuito all'Agenzia delle Entrate.
Ulteriori disposizioni sono contenute negli artt.17, comma 10, della L. 449/1997, art.5 e 7 Dlgs 504/1992 (conv. In L. 99/209) e nell'art.13 Dlgs 472/1997 sul tardivo pagamento del tributo.
Per la riscossione del tributo la competenza è devoluta alle varie delegazioni dell'ACI dislocate in tutte le Regioni, comprese quelle a Statuto speciale oltre agli enti di seguito indicati.
3)     I soggetti del tributo
Come si è già accennato la c.d. tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Regione o, (nei casi già indicati) delle Province autonome di Trento e Bolzano o dell'Agenzia delle Entrate  nel cui territorio risiede il proprietario o utilizzatore del veicolo risultante dal PRA
Pertanto soggetto attivo del tributo, che normalmente viene riscosso dagli uffici delegati dell'ACI, è sempre lo Stato anche se poi esso è devoluto allle Regioni a statuto ordinario, o alle indicate Province autonome.
Dispone infatti l'art.8, comma 2, del Dlgs. n.68/2011 (federalismo fiscale) che il bollo auto è devoluto alle Regioni entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge dello Stato, dal che consegue che le predette Regioni non possono superare i limiti massimi previsti dalla legislazione statale, avendo per il resto ampia facoltà di manovra, potendo anche prevedere esenzioni ulteriori rispetto a quelle nazionali.
Per quanto concerne il soggetto passivo del tributo viene innanzitutto in rilievo l'art.7 della legge 99/2009 con cui, modificandosi l'art.5 che limitava al proprietario del veicolo la legittimazione passiva per il tributo, è letteralmente disposto che “...dopo la parola “proprietari” sono inserite le seguenti: “usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”.
Con una serie di provvedimenti, legislativi ed amministrativi (art.53, commi 5 ter e quater DL 12472019 – conv in L.157/2019- e art.1, comma 8 bis, DL 162/2019 – conv. in L. n.8/2020, nonché Decreto interministeriale 28/9/2020, modificato dall'art.107 DL 104/2020) la legittimazione passiva  per il tributo predetto risulta poi estesa anche all'utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente, pur sempre in base ai dati risultanti dal PRA, responsabilità quest'ultima estesa in via solidale anche alla società di locazione a lungo termine senza conducente nell'ipotesi che essa abbia provveduto al pagamento in luogo dell'utilizzatore (art.7 L.99/2009).
Ovviamente la predetta legittimazione va riferita alla scadenza del termine utile per il pagamento.
4)     L'entità e i termini di pagamento del tributo
L'importo del tributo è diversificato sulla base della potenza e della classe ambientale del veicolo ma il costo specifico è variabile secondo le tariffe predisposte dalla Regione in cui risiede il soggetto passivo del tributo.
In genere ogni Regione prevede un determinato importo per ciascun Kilowatt. Quindi il calcolo è effettuato moltiplicando il predetto importo per il numero dei Kilowatt. E' necessario inoltre valutare anche la classe ambientale del veicolo poiché l'importo del KW varia in base alla predetta classe. L'importo varia inoltre anche sulla base di altri parametri quali la portata e il peso del veicolo nonché la sua destinazione (trasporto persone o trasporto merci) e l'uso di esso (proprio, conto terzi).
Attesa la estrema variabilità dell'importo del tributo per conoscerne l'ammontare concreto per un determinato autoveicolo è necessario consultare il servizio assistenza bollo sul sito dell'ACI.
Si ricorda comunque che sono esenti dal bollo, e soggetti solo ad una modesta tassa di circolazione, gli autoveicoli ultratrentennali ed i ciclomotori e scooter di cilindrata fino a 50 cm cubici. Per i predetti veicoli è prevista unicamente una modesta tassa annuale di circolazione (ovvero da pagare solo se circolano sulla pubblica strada).
Il pagamento del tributo non è dovuto per i veicoli a benzina di cilindrata non superiore a 2000 cm3 e i veicoli diesel di cilindrata non superiore a 2800 cm3 intestati nel PRA a: soggetti non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento, disabili affetti da pluriamputazioni o grave limitazione della deambulazione, disabili con ridotte o impedite capacità motorie se il veicolo è adattato, ulteriori categorie di disabili previste da ciascuna Regione; infine per determinate categorie di veicoli ecologici previste dalla Regione di riferimento.
Il pagamento del bollo non è inoltre dovuto nelle ipotesi in cui il veicolo sia stato oggetto di furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, perdita di possesso per forza maggiore (incendio etc)
sequestro penale (previa annotazione al PRA) o fermo amministrativo (a meno  che il fermo non sia stato effettuato per omesso pagamento del bollo o comunque inadempimento fiscale).
In detti casi si è esentati dal pagamento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verificò l'evento, purchè risultante dal PRA.
E' comunque da precisare che le risultanze del PRA in ordine alla titolarità del diritto di proprietà o, comunque delle ulteriori situazioni soggettive (in precedenza indicate) che comportano obbligo di pagamento del bollo, costituiscono sempre presunzione relativa, onde per essere esonerati dall'obbligo predetto può essere fornita idonea prova documentale contraria (es. contratto di vendita dell'autoveicolo ad altro soggetto per l'ipotesi di vendita non risultante dal PRA).
Per quanto concerne i termini entro i quali si deve pagare il tributo si può affermare in via generale che il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del primo mese dell'annualità per cui esso pagamento è dovuto.
Va però fatta una distinzione tra il primo pagamento e quelli successivi.
Infatti il primo pagamento del tributo deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese in cui è effettuata l'immatricolazione. Tuttavia, se l'immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il termine è posticipato fino all'ultimo giorno del mese successivo, salvo la proroga al giorno a questo successivo se esso cade di sabato o di domenica.
I termini previsti per il primo pagamento hanno valore anche per i veicoli usati acquistati da un rivenditore professionale che abbia attivato il regime di esenzione.
Quanto alla durata del primo bollo sono previste regole diverse in base alla potenza dell'auto e alla regione in cui risiede il proprietario.
In via generale sono previste due situazioni:
1)     per le auto di potenza fino a 35 Kw la durata deve essere almeno di sei mesi e terminare al gennaio o al luglio successivo, quindi il tributo scade ogni anno e deve essere pagato entro il successivo mese di febbraio o di agosto;
2)     per le auto di potenza superiore a 35 Kw la durata deve essere almeno di 9 mesi e terminare nell'aprile, agosto o dicembre successivo. I bolli successivi scadono ogni anno e devono essere pagati nel mese successivo a quello di scadenza del primo anno.
A tale regola fanno eccezione le Regioni Lombardia e Piemonte in cui il primo bollo va sempre pagato per 12 mesi (compreso il mese di immatricolazione), quale che sia il mese di immatricolazione.
Il pagamento può essere effettuato oltre che presso le delegazioni dell'ACI anche nelle Agenzie Sermetra, i punti vendita Mooney, le Poste italiane, i punti Lottomatica, le Agenzie pratiche auto autorizzate, Banche e altri opeeratori aderenti all' iniziativa PSP.  
In caso di ritardo nel pagamento del bollo sono previste sanzioni pecuniarie commisurate all'entità del ritardo, rispetto alla scadenza normale, rapportate alla misura del bollo, e precisamente dal 15°  al 30° giorno € 1,5: dal 31° al 90° giorno € 1,67: dal 91° alla scadenza del primo anno € 3.75; dopo il primo anno dalla scadenza del bollo 30% del bollo originario.
Conclusivamente il bollo deve essere pagato a favore della Regione (o delle Province o dell'AdE- nei casi già indicati-) in cui risiede l'intestatario del veicolo risultante dal PRA, entro l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario ed in unica soluzione per periodi fissi ciascuno di un anno come disposto dal DM n.462/1998  avente ad oggetto “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche ai sensi dell'art.18 della legge 21 maggio 1955 n.463”.
In caso di omesso pagamento la Regione provvede a notificare il preavviso di fermo e successivamente ad effettuare il fermo amministrativo del veicolo.
     5) La prescrizione del bollo auto
La prescrizione del bollo auto matura dopo tre anni dalla scadenza del tributo senza che sia pervenuto al contribuente alcuna richiesta di pagamento (avviso di accertamento o cartella di pagamento) da parte dell'ente impositore.
Prima di esporre i principi che regolano l'istituto della prescrizione in relazione al bollo auto (per chi desideri un approfondimento sul tema rinvio al mio commento “La prescrizione della tassa automobilistica” su questo stesso sito) è bene però chiarire un equivoco originato dalle affermazioni di alcuni autori secondo cui per il bollo auto sarebbe previsto oltre al termine di prescrizione anche un termine di decadenza.
Trattasi, come meglio si dirà di seguito, di affermazione erronea poiché la c.d. tassa automobilistica è tributo statale e per esso è previsto unicamente il termine di prescrizione di anni tre che inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo al pagamento e scade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui non risulta corrisposto,  mentre  per la decadenza è prevista la scissione soggettiva del termine di notificazione (v. in proposito Corte Cost. Sent. 477/2002 con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.149 cpc e 4, comma 3, L. n.890/1982 nella sola parte relativa alla decadenza).
Premesso, invero, che la decadenza è una sanzione per l'omesso adempimento di un onere (imposto dalla legge: decadenza legale- o concordsto dalle parti: decadenza convenzionale) finalizzato all'acquisizione del potere di esercitare il diritto, mentre la prescrizione (non applicabile ai diritti indisponibili, ma applicabile a tutti i diritti patrimoniali escluso quello di proprietà ) costituisce la causa di estinzione del diritto per l'omesso esercizio dello stesso da parte del titolare per il tempo previsto dalla legge per lo specifico diritto o, in difetto, dagli artt.2946 e sgg. c.c., si osserva quanto segue.
Secondo taluni autori il titolo esecutivo per la riscossione della tassa automobilistica “deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale” e questo perchè il procedimento di riscossione della c.d. tassa automobilistica sarebbe regolato dall'art.1, comma 163 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) in base al quale “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza,  entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.  
In contrario però giova ricordare che, come correttamente affermato dal Giudice di legittimità (v. Cass. 10334/2021), è erroneo “ritenere applicabile alla fattispecie (ovvero alla tassa automobilistica) l'art.1, c.163 l.n.296/2006 che si applica ai tributi locali”, e questo perchè, come testualmente si afferma nella sentenza “...come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt.117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., di qui la più volte ritenuta violazione dell'art.117, secondo comma, lett.e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n.296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n.297 e n.311 del 2003) non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione- cfr. da ultimo, Corte Cost. n.209/2018”.
La indicata netta differenziazione tra la presrizione, per l'efficacia della quale rileva il termine di ricezione dell'atto da parte del destinatario trattandosi di atto unilaterale ricettizio (art.1334 c.c.) e la decadenza (in base alla quale per la notifica si applica il principio della scissione soggettiva: per il notificante è efficace il termine di spedizione; per il notificatario invece è efficace il termine di ricezione) è di certo rilevante al fine di determinare il giorno in cui si verifica l'interruzione della prescrizione.
Invero, poiché ogni atto inviato dal creditore al contribuente con richiesta di adempiere l'obbligo tributario (mero sollecito di pagamento, avviso di accertamento o cartella esattoriale) ha sempre natura di atto unilaterale ricettizio (v.arrt. 2943, 2944 e 2945 c.c.), è ovvia la conclusione che i detti atti producono l'effetto interruttivo dal momento in cui pervengono nella conoscenza (legale) del debitore/contribuente.
Chiarito che al bollo auto è applicabile unicamente il termine di prescrizione, mentre la sospensione dei termini per il pagamento (che comporta unicamente una parentesi nel computo dei termini : quelli anteriori alla sospensione si cumulano con quelli successivi) concerne i casi di esenzione già indicati, si ricorda che l'art.5 del già cit. DL n.953/82 testualmente dispone che L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli ed autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità...si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
A questo punto, però, non sembra superfluo l'esame degli eventi che possono verificarsi dopo l'interruzione della prescrizione.
La prima ipotesi è che il contribuente, ricevuto l'atto interruttivo della prescrizione, versi l'importo del tributo. In tale caso  non si pone alcun problema: l'ente creditore chiude la pratica per avvenuta riscossione del tributo.
La seconda ipotesi si realizza quando l'ente impositore si  limiti ad inviare un mero sollecito di pagamento. Il sollecito predetto interrompe il decorso dei termini di prescrizione del tributo, termini che iniziano nuovamente a decorrere e comportano il maturare della prescrizione alla fine del terzo anno successivo alla data di ricezione del sollecito di pagamento.
La terza ipotesi concerne l'invio, da parte dell'ente creditore, di un avviso di accertamento, atto impugnabile da parte del contribuente innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado.
In questa terza ipotesi possono verificarsi due eventualità, ovvero: A) che il contribuente proponga l'impugnazione nel termine  di giorni 60 (previsto a pena di inammissibilità dall'art.21 Dlgs. 546/1992); B) che il contribuente lasci decorrere il termine predetto senza proporre alcuna impugnazione.
Nel caso sub B) l'avviso di accertamento diviene definitivo e non più impugnabile e, dal giorno in cui risulta decorso il predetto termine di giorni 60 previsto per l'impugnazione, ricomincia a decorrere il termine triennale di prescrizione del tributo previsto dal già indicato art.5 DL 953/82.
Nel caso  sub A) possono verificarsi due eventualità ovvero: 1)  il giudizio si estingue senza pervenire alla sua naturale conclusione del passaggio in giudicato della sentenza (es. rinuncia delle parti agli atti del giudizio); in tal caso dalla data di estinzione del processo diviene definitivo l'avviso di accertamento e inizia a decorrere il termine per la prescrizione di anni tre (v. Cass. Sent.15874/2018); 2)  il giudizio si conclude con la sentenza passata in giudicato; in tal caso il titolo per la riscossione non è più l'avviso di accertamento impugbnato bensì la sentenza passata in giudicato onde si applica il termine prescrizionale di anni 10 come previsto dall'art. 2953 c.c per la prescrizione in generale (v. Cass. Sent.9076/2017).

Giuseppe Di Nardo
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